Descrizione |
Art. 27 Indennizzo ai Comuni.
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) (7).
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3. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 i gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2015 e i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (8).
3-bis. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certi
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