Descrizione |
ART. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)
In vigore dal 12 dicembre 2017 - Articolo 11-ter: Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: .................. c) la partecipazione del gestore ad EMAS".
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