Descrizione |
La norma stabilisce che il periodo tra due visite in loco è determinato per ogni installazione sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
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c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma
del regolamento (CE) n. 1221/2009).
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Nel paragrafo "Criteri per la determinazione delle frequenze dei controlli programmati" si stabilisce che al fine di valorizzare ulteriormente la presenza di un sistema di Gestione Ambientale
certificato ISO 14001 o registrato EMAS, i punteggi dell’indice di rischio ottenuti con il
modello SSPC per le installazioni con certificazione ISO 14001 sono ridotti di 0,3 punti e i
punteggi per le installazioni registrate EMAS sono ridotti di 0,5 punti (le riduzioni non sono
cumulabili tra loro in caso di installazioni che abbiano entrambi i requisiti).
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