Descrizione |
Atteso altresì che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del D.Lgs. 152/06, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano di ispezione sono elaborati i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali il periodo tra due visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinato sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima che consideri almeno:
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• la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009;
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