| Descrizione |
All'articolo 8 "Scontistica applicabile", comma 1 è previsto che "L’importo da garantire per le garanzie finanziarie, è ridotto: a) per i gestori in possesso di EMAS, fino alla misura del 50 per cento, tenuto conto della riduzione del
rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di
registrazione; b) per i gestori in possesso di ISO 14001, fino alla misura del 40 per cento.
2. Le certificazioni previste nel comma 1, per le quali si accerta la validità ed efficacia, come
previsto nell’Allegato 1, non sono cumulabili, ai fini dell’applicazione della scontistica.
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